Si tratta di uno dei documenti principali inerente alla tematica dei rifiuti e contiene le informazioni sulle caratteristiche qualitative/quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti.
Il registro di carico e scarico, congiuntamente al formulario, costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento. Consente inoltre l’effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte.
OBBLIGO DEL PRODUTTORE DI RIFIUTI ALLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Data ultimo aggiornamento: 4/11/2020
La presente informativa rappresenta un riassunto esemplificativo e non esaustivo delle leggi citate e non costituisce parere legale o consulenziale.
E’ necessario consultare sempre il testo originale delle leggi e verificare altresì che non siano state modificate o abrogate nel corso del tempo.
SOGGETTI OBBLIGATI¹
- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Enti e imprese produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti derivanti da:
- lavorazioni industriali e artigianali²;
- da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- Chiunque effettua attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti;
- Enti e imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
SOGGETTI ESONERATI³
- Per i soli rifiuti non pericolosi le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari non superiore a 8.000 euro;
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212 comma 8;
- Enti e imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole e agro industriali, attività da demolizione, costruzione e scavo, attività commerciali, di servizio, da attività sanitarie4.
FACILITAZIONI5
- Imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 cc produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- I soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei Codici ATECO 96.02.01 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 180103*relative ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- I produttori di rifiuti pericolosi che non rientrano in un’organizzazione di ente o impresa (ad es. odontoiatri, medici, cioè coloro che non svolgono attività di impresa ma attività di tipo intellettuale)
I soggetti sopra indicati, quando obbligati, possono adempiere all’obbligo con la conservazione progressiva per 3 anni del FIR o con la conservazione per 3 anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che effettua la raccolta nell’ambito del circuito organizzato.
- I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non ecceda le:
- 20 tonnellate di rifiuti non pericolose;
- 4 tonnellate di rifiuti pericolosi;
In luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere mediante le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile.
LUOGHI DI CONSERVAZIONE6
I registri sono tenuti o resi accessibili presso ogni impianto di produzione.
TEMPI DI CONSERVAZIONE7
I registri integrati con i FIR relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione.
TEMPI DI REGISTRAZIONE
Per i produttori iniziali di rifiuti speciali8
- entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto
- entro 10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto
Per i produttori iniziali di rifiuti speciali a rischio infettivo (CER 180103 e 180202)9
- entro 5 giorni dalla produzione del rifiuto a rischio infettivo
- entro 5 giorni dallo scarico del rifiuto a rischio infettivo.
OMESSA O INCOMPLETA TENUTA – SANZIONI10
chiunque ometta di tenere ovvero tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito:
- Per rifiuti non pericolosi: con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.
- Per rifiuti pericolosi: con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro nonché la sospensione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
OMESSA O INCOMPLETA TENUTA – IMPRESE CON MENO DI 15 UNITÀ LAVORATIVE – SANZIONI RIDOTTE¹¹
Per rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040 a 6.200 euro
Per rifiuti pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.070 a 12.400 euro.
INFORMAZIONI RINVENIBILI IN FORMA CORRETTA IN ALTRI DOCUMENTI- SANZIONI RIDOTTE¹²
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.
INDICAZIONI FORMALMENTE INCOMPLETE O INESATTE MA CONTENENTI GLI ELEMENTI PER RICOSTRUIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LEGGE – SANZIONI RIDOTTE¹³
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.
OMESSA O INCOMPLETA TENUTA DEL PRODUTTORE CON PRESENZA DEI FIR – SANZIONI RIDOTTE14
La sanzione ridotta si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e di pesa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi, in tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.
SANZIONI PER MANCATA CONSERVAZIONE-SANZIONI RIDOTTE15
per la mancata conservazione dei registri cronologici di carico e scarico si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.
VIOLAZIONI DI DIVERSE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 258 – SANZIONI RADDOPPIATE16
Chi con un’azione o omissione viola diverse disposizioni dell’art. 258 soggiace alla sanzione amministrativa più grave, aumentata fino al doppio.
PIU’ VIOLAZIONI DI UNA STESSA DISPOSIZIONE – SANZIONI RADDOPPIATE17
Chi con un’azione o omissione commette più violazioni di una stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa più grave, aumentata fino al doppio.
ERRORI MATERIALI O FORMALI – SANZIONI NON APPLICATE18 –
Le sanzioni sopra esposte sono applicate solo nel caso in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione di errori materiali e violazioni formali.
ERRORI SERIALI RILEVANTI AI FINI DELLA TRACCIABILITA’- SANZIONE UNICA TRIPLICATA19
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
La presente informativa rappresenta un riassunto esemplificativo e non esaustivo delle leggi citate e non costituisce parere legale o consulenziale.
E’ necessario consultare sempre il testo originale delle leggi e verificare altresì che le stesse non siano state modificate o abrogate nel corso del tempo.
Note e riferimenti legislativi
2 Per “lavorazione industriale”s’intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all’interno di un’unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell’attività commerciale o di servizio.
3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. art. 190 comma 5
4 Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all’art. 189 comma 3, cita come soggetti obbligati solo quelli dell’art. 184 comma 3, lettere c), g) e g) e non le altre categorie dello stesso comma 3 lettere e), f), h).
5 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. art. 190 comma 6.
6 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. art. 190 comma 10.
7 Ibid..
8 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. art. 190 comma 3.
9 DPR 254/2003 art. 8 comma 3.
10 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. art. 258 comma 2.
11 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. art. 258 comma 3.
12 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. art. 258 comma 5.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. art. 258 comma 9.
17 Ibid.
18 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. art. 258 comma 13.
19 Ibid.